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Autore: Oggetto: PUBBLICAZIONE GIUDIZIARIA

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  postato il 05/06/2005 alle 11:29
Il problema della riconducibilità del doping autogeno al delitto di frode sportiva ( ex art.1, legge 13 dic. 1989 n°401).








Negli ultimi anni sempre più spesso si è sentito parlare del fenomeno "doping" che ha assunto vaste dimensioni, con l'interessamento di numerose discipline sportive.
Tutto il mondo dello sport è stato colpito da questo fenomeno che ha insinuato dubbi e veleni, avvilendo così lo stesso spirito di competizione che da sempre ha animato i duri allenamenti degli atleti e gli animi infervorati dei tifosi.
In Italia il fenomeno è emerso fragorosamente a seguito di una vasta inchiesta promossa da varie procure che hanno indagato sull'uso del doping e l'abuso di farmaci nel mondo dello sport.
Quest'inchiesta ha investito in modo particolare il mondo del calcio fino ad arrivare anche al ciclismo, scatenando il caso Pantani .(5)
Può dirsi che il germe dell'indagine sia nato con la gara ciclistica Milano-Torino disputata nell'ottobre del 1995, nel corso della quale il famoso ciclista Marco Pantani incorse in un incidente che gli costò la frattura di tibia e perone. Dalle cartelle cliniche acquisite dal pm Guariniello al cto torinese dove il corridore era stato ricoverato dopo l'incidente risultò un tasso di ematocrito fuori dalla norma.
Marco Pantani è stato imputato del reato di cui all'art.1, comma 1 L.13.12.1989 n° 401 "per avere, quale atleta professionista del ciclismo partecipante a competizioni sportive organizzate dal CONI e da associazioni ad esse aderenti, compiuto atti fraudolenti al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente a corretto e leale svolgimento delle competizioni sportive ricorrendo in assenza di condizioni climatiche che rientrassero nelle relative indicazioni terapeutiche e che quindi ne giustificassero l'impiego all'assunzione di medicamenti atti a stimolare l'eritropoiesi, così da determinare un più elevato rendimento in gara (ematocrito 60.1%). Commesso in Cesenatico, accertato in Torino il 18.10.1995". Alla luce del capo d'imputazione deve essere innanzitutto valutato il fatto se il Pantani aveva assunto eritropoteina prima della Milano-Torino del 18 ottobre 1995.
Ciò ha sollevato una problematica ancora più grande e cioè la riconducibilità o meno del fenomeno "doping" alla fattispecie di "Frode in competizioni sportive" (6)
La dottrina essenzialmente si divide in due tesi, una favorevole alla riconducibilità del doping al delitto di frode sportiva e l'altra, invece, sfavorevole.








3. La tesi positiva e la sua confutazione

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La tesi positiva, adottata dal GIP di Forlì, (7) nel procedimento relativo al ciclista Pantani, sostiene che il bene giuridico tutelato dal delitto di frode sportiva sia da individuare nella correttezza e nella lealtà della gara e che l'esclusione dal novero dei possibili autori del reato dei partecipanti alla competizione agonistica conduca a conseguenze inaccettabili sia sul piano del principio di uguaglianza, che su quello della ragionevolezza.
Affermando, infatti, che il "chiunque" del 1° comma dell'art. 1 della l. 401/89 sia il soggetto che regge entrambe le previsioni delittuose, "offrire utilità o vantaggio", o "compiere atti fraudolenti" significa che coerentemente il soggetto attivo di tutta la previsione normativa, e quindi anche degli atti fraudolenti, non potrebbe essere il partecipante, ma un extraneus in quanto il promittente può essere solo persona diversa dal partecipante.
Questa obiezione, tuttavia, trascura l'eventualità che offerente o promittente possa anche essere un altro partecipante (ciò può verosimilmente avvenire negli sport con due contendenti, tennis, pugilato, ciclismo su pista, ove uno dei due può corrompere l'altro affinché non si impegni e lo lasci vincere).
Ne consegue che, non essendovi ragione, anche per la formulazione letterale della norma (chiunque), di escludere dalla gamma dei soggetti attivi del reato il partecipante eventualmente corruttore (in quanto ciò sarebbe in contrasto col principio di eguaglianza davanti alla legge), neppure vi è ragione di escludere, quale soggetto attivo, il partecipante autore di una frode "unilaterale".
Appurato che il soggetto attivo del reato di frode in competizione sportiva possa essere anche lo stesso partecipante alla gara sportiva, resta da stabilire se nell'assunzione di sostanze stupefacenti da parte dello stesso, prima di una gara agonistica, sia da ravvisarsi un "atto fraudolento" volto a raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione ai sensi dell'art. 1, primo comma l. 401/1989.
In proposito è opportuno precisare il concetto di atto fraudolento prendendo spunto dalla nozione data espressamente dalla Corte di Cassazione, "qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato" (8) Si ha mezzo fraudolento, quindi, quando viene posta in essere un'immutatio veri, ossia quando, attraverso un'attività di simulazione o dissimulazione viene rappresentata come apparentemente regolare una situazione in realtà irregolare (e d'altronde, ciò, correttamente, corrisponde all'etimo del termine usato dal legislatore, dal latino fraus, truffa, inganno).
Non realizzano una frode, quindi, i casi (uso di tacchetti irregolari nel calcio, di biciclette irregolari nel ciclismo, di attrezzi non nella norma, di pratiche non ortodosse quali spintoni, gomitate, ecc.) in cui la violazione delle norme sportive è immediatamente rilevabile ictu oculi, oppure attraverso il diretto controllo della sussistenza di requisiti o la diretta applicazione di canoni e misure, senza la mediazione di un'indagine su pratiche o espedienti simulatori o dissimulatori.
Non vi è dubbio che nell'ampio concetto di atto fraudolento si presti ad essere ricondotta l'assunzione di sostanze dopanti da parte dell'atleta in prossimità della gara agonistica, in quanto costituisce un espediente occulto per simulare, e quindi far risultare artificiosamente, una capacità di prestazione che non corrisponde a quella reale dell'atleta.
L'autodoping posto unilateralmente in essere dal partecipante, essendo volto ad alterare con l'inganno la propria prestazione, potendo, quindi, configurarsi come atto fraudolento teso a raggiungere un risultato diverso da quello conseguente a un corretto e leale svolgimento della competizione, s'inquadra nel pieno rispetto della ratio della legge n° 401/1989, la quale come recita il suo titolo, è anche a "tutela della correttezza dello svolgimento di competizioni agonistiche".
Di conseguenza tutte le considerazioni sopra esposte conducono a ritenere configurabile il reato di cui all'art.1 comma 1 l. 401/89 in caso di doping unilaterale posto in essere dall'atleta.
Nel caso Pantani, inoltre, il giudice si richiama alle considerazioni fatte sopra anche alle conclusioni della consulenza tecnica che sarebbero sufficientemente indizianti dell'avvenuta assunzione continuata da parte del Pantani di eritropoietina, ma richiedono un ulteriore vaglio tecnico in dibattimento nel contraddittorio delle parti.
Ciò ammesso è tuttavia necessario fare delle precisazioni essenziali.
La prima attiene al carattere fraudolento dell'assunzione di sostanze vietate, in relazione alla partecipazione dell'agente ad una determinata competizione agonistica; questa condotta, che accompagnata dal mascheramento messo in opera dall'atleta durante la gara dell'alterato stato di forma fisica, contribuisce a costituire quel quid pluris che conferisce al fatto rilievo penale.
La seconda attiene alla necessaria verifica condotta secondo un criterio di giudizio ex ante in concreto circa l'effettiva idoneità dell'atto fraudolento posto in essere dall'atleta a conseguire il fine illecito tipizzato dal legislatore.
Il GIP nella distinzione introdotta precedentemente quando parla di violazione di norme sportive immediatamente rilevabili ictu oculi, fa riferimento probabilmente, e in modo atecnico a quella nozione di idoneità ex ante della condotta qualificata come astrattamente pericolosa dal legislatore che, a seguito di ripetuti interventi della Corte Costituzionale, costituisce un limite ed un contemperamento all'operatività dei reati di pericolo astratto (9)
Questa distinzione operata dal GIP porterebbe a non considerare atti fraudolenti, perché totalmente privi di idoneità offensiva nel senso di potenzialità ingannatoria, casi come quelli di una squadra di calcio che si schieri in campo una formazione con più di undici giocatori, di corridori ciclisti che gareggino con biciclette motorizzate.
Cosicché il problema non si risolve ritenendo penalizzata una tipologia di scorrettezze finalizzate all'alterazione del risultato della gara previa distinzione tra quelle meno evidenti, bensì valutando quel requisito di idoneità ormai richiesto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Diversamente la conseguenza di questa tesi sarebbe quella di considerare qualsiasi irregolarità, se accompagnata dall'abile dissimulazione della propria scorrettezza e dalla induzione in errore dell'arbitro (e/o degli altri concorrenti) circa la regolarità del proprio comportamento, e commessa con il fine di modificare il risultato di una leale competizione, mezzo astrattamente idoneo e pericoloso, come tale qualificabile come fraudolento.
Alla luce di tali considerazioni, non potrà dirsi sufficiente ad integrare la fattispecie penale la mera violazione dei precetti di diritto sportivo, ma sarà necessario un agire qualificato, idoneo ad alterare sensibilmente un incontro agonistico.
Il legislatore, pertanto, avendo strutturato la fattispecie incriminatrice alla luce del generale principio di offensività, ha stabilito che non può esservi punibilità al di sotto di atti idonei, prima cioè che si verifichi la situazione di pericolo per il bene tutelato.
Questo criterio applicato alla detta fattispecie consente una più sicura delimitazione del campo di intervento della disciplina sportiva e di quella penale; infatti, la prima va applicata in relazione a qualsiasi violazione dei precetti di diritto sportivo, la seconda potrà essere applicata solo quando la condotta fraudolenta posta in essere dall'atleta raggiunga una soglia di intensità lesiva tale da costituire una reale minaccia al corretto andamento della competizione sportiva, quindi, un concreto pericolo per il bene giuridico tutelato.








4. La tesi negativa e la sua adozione da parte della meno recente giurisprudenza

La tesi negativa, contrariamente a quella esaminata precedentemente, sostiene che non sia configurabile a carico dell'atleta partecipante alla gara il reato di frode sportiva.
L'art. 1 l. 401/89, infatti, contempla due tipi di incriminazione, la prima ricalca lo schema "della corruzione", la seconda, di tipo residuale punisce alla stessa maniera il compimento di "altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo".
Si tratta di una norma a più fattispecie, quindi di modalità alternativa e non cumulativa, sorretta da un unico tipo di dolo specifico (10)
Nel caso detto si fa riferimento all'ipotesi del compimento di "altri atti fraudolenti", consistenti nell'assunzione di sostanze cd. dopanti.
Si pone, pertanto il problema della punibilità dell'atleta che abbia fatto autonomamente ricorso a tali sostanze, del fenomeno cioè del cd "doping autogeno".
La Corte di Cassazione ha risolto questo problema escludendo che rientri nell'ipotesi di reato di cui all'art. 1 l. 401/89, l'assunzione di sostanze dopanti da parte di un corridore, con una sentenza che, facendo ricorso ai generali criteri interpretativi della legge, individua come lo scopo della norma detta sia esclusivamente quello di evitare l'irruzione nel mondo dello sport delle attività di gioco e di scommesse clandestine e, pertanto, come le due condotte menzionate pur se alternative debbano essere considerate tra loro strutturalmente omogenee (11)
Così, "nel caso in specie non par dubbio che gli altri ed innominati" atti fraudolenti volti al medesimo scopo sanzionati dall'art.1 della citata legge n° 401/89 devono essere identificati alla stregua degli atti espressamente indicati nella proposizione principale cioè nell'offerta o promessa di denaro o di altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata da alcune delle federazioni riconosciute dal CONI.
La sentenza della Suprema Corte prosegue poi rilevando che, accanto all'interpretazione della norma che si fonda sul significato proprio delle parole secondo la loro connessione, nel caso in esame "s'impone all'interprete il congiunto ricorso all'altro criterio ermeneutico suggerito dall'art. 12 delle preleggi, vale a dire alla ratio legis, che, come reso manifesto, oltre che dai lavori preparatori e dall'intestazione stessa della legge, dalle norme in essa raccolte, volte tutte ad evitare l'irruzione nel mondo dello sport delle attività di gioco e scommesse clandestine, dimostrano che l'ambito di applicazione della legge in esame non si estende ai fenomeni autogeni di doping, che trovano adeguata sanzione negli ordinamenti sportivi".
La Corte Suprema evidenzia, infine, che una diversa lettura della norma porterebbe ad un paradosso: "a contrario è facile osservare dall'altra parte che, se così non fosse, qualsiasi illecito sportivo, dallo spintone al calciatore in corsa alla spinta del gregario al campione ciclista in difficoltà, siccome oggettivamente volti a provocare un esito della gara diverso di quello cui avrebbe dato luogo una leale competizione, dovrebbero rientrare nella previsione della normativa in esame: il che all'evidenza non è".
La giustizia di merito è pervenuta alle stesse conclusioni della Corte di Regolatrice in quanto, ritiene insussistente il reato di frode in competizioni sportive quando il comportamento fraudolento sia posto in essere dagli stessi atleti partecipanti alla gara in quanto "la ratio della norma mira a evitare che extraneus (persona ovviamente diversa dal partecipante alla competizione) alteri o tenti di alterare il risultato anche mediante la semplice promessa di denaro o altre utilità" (12)
I due atleti in questione furono assolti dalla giustizia ordinaria perché il loro comportamento non realizzava la fattispecie dell'art. 1 di detta legge e condannati da quella sportiva per aver violato l'art. 32 del codice di giustizia sportiva della Figc che punisce i calciatori professionisti che, con condotta cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, facciano uso di sostanze dopanti con la sanzione della squalifica giusta e vieta il ricorso a dette sostanze a tutela della salute dell'atleta ed a difesa della lealtà e della rettitudine sportiva (13)
Secondo la tesi negativa, abbracciata (14) pienamente dalla difesa nel caso Pantani, la non punibilità dei fenomeni di cd. doping autogeno discende da argomenti in parte coincidenti, in parte diversi da quelli dell'interpretazione prevalente supportata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
La tesi negativa, analizzando il testo della norma incriminatrice, secondo il principio di stretta interpretazione che caratterizza la materia penale, evidenzia sostanziali differenze che la portano ad affermare la non imputabilità del partecipante alla gara.
In primo luogo il 2° comma dell'art. 1 l. 401/89 prevede espressamente la punibilità anche del partecipante alla competizione in caso di accettazione di denaro o altra utilità o vantaggio o di accoglimento della promessa, configurando così uno schema plurisoggettivo, che manca, invece, per la condotta alternativa consistente nel compimento di "altri atti fraudolenti".
Già in base all'argomento a contrario (ubi lex voluit dixit) deve pacificamente escludersi che l'ipotesi del compimento di altri atti fraudolenti contempli anche la punibilità dell'atleta a cui siano somministrate sostanze proibite o che se le somministri da sé.
È necessario pervenire a queste conseguenze nell'ambito della tematica dell'illecito plurisoggettivo.
Nel caso esaminato è indiscusso come al Pantani venga contestato un caso di cd. "doping autogeno", tale da escludere l'ipotesi di un concorso eventuale con il soggetto esterno alla competizione.
La fattispecie incriminatrice in questione si configura come una sorta di reato proprio "alla rovescia", dove autore tipico è il non partecipante alla gara. Il partecipante alla gara è invece punibile per i casi di corruzione in virtù del 2° comma. Deve pertanto escludersi una eguale conclusione nel silenzio della legge circa la punibilità del partecipante alla gara nel caso di condotta alternativa del compimento di "altri atti fraudolenti".
In secondo luogo, l'interpretazione prospettata dalla tesi negativa è basata sui ragionevolissimi intenti del legislatore di demarcare aree di comportamenti da sottoporre al controllo penale ed aree che, invece, nell'intento della legge del 1989 volta a reprimere l'irruzione nel mondo dello sport di attività di gioco e scommesse clandestine, si vollero affidare alla disciplina degli ordinamenti sportivi.
Dunque, la non punibilità del partecipante è la conseguenza di una necessaria ripartizione di aree di intervento tra ordinamento penale e ordinamenti sportivi, considerata l'indeterminatezza della formula "atti fraudolenti".
Di conseguenza la somministrazione di sostanza dopante da parte di un partecipante ad un altro partecipante alla gara non potrebbe essere, quale palese irregolarità sul piano sportivo, sanzionata ex art.1 l. 401/89, bensì dall'ordinamento sportivo.
Secondo l'autorevole commento del Padovani (15) alla legge , la condotta prevista dall'art.1 comma 1 data dal compimento di "altri atti fraudolenti", costituisce una modalità alternativa e non cumulativa: l'art.1 non costituisce una disposizione a più norme, ma una norma a più fattispecie. Tale conclusione è suggerita, sia dai termini disgiuntivi presenti nella formulazione della stessa disposizione, che dalla stessa dizione "altri" atti fraudolenti che lascia presupporre il carattere fraudolento anche dei primi atti.
La condotta fraudolenta, quindi, alternativa alla corruzione può dipendere "sia da un artificio (incidendo sulla realtà come ad es. attraverso l'alterazione degli attrezzi sportivi, o degli strumenti di misurazione della prova, o mediante il cd. doping degli atleti o degli animali impiegati), sia da un raggiro (ad es., con false indicazioni fornite all'arbitro da un segnalinee). Non può ovviamente costituire atto fraudolento la mera violazione delle regole del gioco; e, d'altro canto, se l'atleta si è risolto ad adottare tale comportamento dietro compenso, sarà il fatto della corruzione ad acquistare autonoma rilevanza" .
Solo il fenomeno della corruzione porta alla punibilità anche dell'atleta, posto che le condotte finalizzate all'alterazione del risultato della gara poste in essere dai partecipanti finiscono necessariamente per coincidere con violazioni delle regole della gara stessa, così da trasformare, ragionando nei termini ipotizzati dall'accusa, l'intera attività sportiva in una attività costantemente sottoposta a controllo penale.
Ciò comporterebbe il primato della frode sportiva nelle procure della Repubblica considerato il numero di persone che si affrontano nelle varie competizioni riconducibili al concetto di "gara pubblica" della legge 401/89.







5. La conclusione del caso Pantani.








L'inchiesta a carico di Pantani si è conclusa con la sentenza dell'11-12-2000 del giudice monocratico del Tribunale di Forlì che lo ha condannato a mesi tre di reclusione con sospensione e non menzione della pena e sei mesi di sospensione dalle gare.
Il giudice per quanto riguarda gli aspetti tecnici ha ritenuto di dover aderire pienamente alle conclusioni cui sono pervenuti i consulenti del Pubblico Ministero, ritenendole affidabili per il rigore logico argomentativo che le ha supportate.








Dalla motivazione della sentenza, inoltre, emerge che il giudice abbia condiviso pienamente la tesi della riconducibilità del doping al delitto di frode sportiva ed ha asserito che "attesa la statura dell'atleta in oggetto, indiscusso campione del ciclismo professionistico, nazionale e internazionale, e quindi l'entità dell'offesa arrecata al bene giuridico protetto, e cioè la correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche è molto maggiore rispetto alla potenziale offesa arrecabile da atleti dilettanti o comunque, anche nell'ambito del professionismo, da atleti che non abbiano uno standard di prestazione e notorietà quale quello vantato da Marco Pantani".
Successivamente Pantani ha proposto ricorso in appello.
Il giudice della prima sezione della Corte d'Appello di Bologna con la sentenza 23-10-2001 ha stabilito che non ci sono prove evidenti che Pantani non si sia dopato. Al riguardo, la stessa modalità di somministrazione dell'eritropoietina, esclusivamente per via endovenosa, esige una collaborazione del soggetto che ne è destinatario e rende non verosimile l'ipotesi di un'assunzione inconsapevole di tale sostanza.
Conseguentemente il giudice ha assolto l'appellante Marco Pantani non con formula di proscioglimento più favorevole ex art. 129 c.c.p. per insussistenza del fatto addebitato o perché l'imputato non lo ha commesso, ma con la formula del "perché il fatto non era previsto dalla legge come reato".
Il suddetto episodio, infatti, non era punibile in base alla legge 401 dell' 89, la legge sulla frode sportiva, che aveva portato in primo grado alla condanna di Pantani da parte del Giudice monocratico del Tribunale di Forlì.

VI INVITO A RIFLETTERE SU DUE COSE:

1)Il Pirata è stato assolto in 2° grado non perchè non aveva assunto EPO (anzi, la assunzione di questa è risultata ampiamente provata)ma perchè nell'anno 1995 questa cosa non costituiva reato civile ( ma lo era dal punto di vista sportivo). CONCLUSIONE: PANTANI ASSUMEVA ERITROPOIETINA.
2)Il terribile tasso di ematocrito raggiunto da Pantani: 60.1 %!!! Vi rendete conto che una persona normale lo ha sul 30-35%??? Per forza che poi quel poveretto perdeva la calma e distruggeva le auto parcheggiate col suo fuoristrada

Ragazzi, vi invito a sgomberare la mente dal pregiudizio che deriva dal fatto che eravate tutti stratifosi del Pirata. Anch' io lo ero, ma dopo che ho visto le prove INCONFUTABILI della sua colevolezza ho dovuto ammettere che era uno sportivo sleale e un cittadino disonesto! Trovo quindi giusto ricordare il suo caso come monito perchè non accada mai più, ma farne dei monumenti no, questo è totalmente inaccettabile!

 
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  postato il 05/06/2005 alle 11:34
1- Mi pare che dall'autopsia e dall'analisi del midollo sia uscito proprio che Marco non faceva uso di EPO!
2- Quale persona normale ha l'ematocrito a 30-35%? Un morto forse! L persone normali lo hanno tra il 39 e 50%...

 
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Livello Tour




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  postato il 05/06/2005 alle 11:37
ha sbagliato... ha pagato... ci ha comunque dato delle emozioni irripetibili... scusa se te lo dico ma mi sembra alquanto eccessivo un nick come il tuo...

 

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Livello Fausto Coppi




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  postato il 05/06/2005 alle 13:57
evito per disgusto di leggere tutte le argomentazioni di una sentenza tanto assurda qaunto diffamatoria e,dopo aver letto le tue conclusioni,ti invito a riflettere su quanto segue:

sai che pochi giorni prima che arrivarono in mano a Guariniello delle cartelle ospedaliere che nn dovrebbero mai uscire da tale posto(e nn si sa come ci siano uscite),Marco aveva citato per danni la RCS,coincidenza proprio a causa dell'incidente della Milano-Torino dell'ottobre del '95,chiedendo un risarcimento complessivo di quasi 10 miliardi?
e che tutto cio'era guardacaso successo pochi giorni prima dell'attentato di Campiglio!?

sai che la tesi difensiva che ricorda come in caso di forte emorragia,come sicuramente successo in quel caso,sia il plasma ad uscire molto piu'della parte corpuscolare(e quindi ad innalzare natualmente il tasso di ematocrito),e'condivisa da fior di medici!?

sai che la tesi accusatoria ha spiegato che a seguito di quel valore cosi alto,il successivo abbassamento,dopo pochissime ora,a livelli normali(che nn sono 30-35,ma almeno dieci punti in piu'),addirittura meno di 40 nello specifico,e'stato spiegato con la teoria della completa assuefazione dall'epo cui Marco sarebbe stato schiavo e che lasciava intendere come se ne servisse anche fuori dalle gare per cercare una stabilizzazione dei valori di un sangue che naturalmente,sempre secondo loro,nn vi era gia'piu',nonostante la giovane eta'ed i pochi anni di professionismo!?
e se a tutto cio'aggiungessi che tale ridicola argomentazione e'COMPLETAMENTE SMENTITA dall'analisi sul midollo spinale di Marco,anch'essa fatta senza nessun permesso e rispetto della persona,cui il medico ha riportato fin da subito essere completamente INTEGRO e di poter quindi affermare con certezza che Marco nn aveva assunto dosi di epo per un prolongato periodo della sua vita(salvo poi rettificare leggermente,come se consigliato da qualche alto potere di un corrotto sistema...)!?
caspita ma e'proprio il contrario di cio'che affermava l'accusa durante il processo,o vogliamo credere che le vittorie di '94 e '95 erano figlie dell'epo e le imprese ancor piu'straordinarie del biennio '97-'98 e parte del '99 e 2000 nn lo siano state!?
allora quali sarebbero i vantaggi di tale sostanza,che invece sappaimo bene essere di solito determinanti,perche'assumerla e rischiare di lasciarci la vita!?
ma soprattutto quale dipendeza ed assuefazione dall'epo,visto che se cosi fosse veramente che a 25 anni Marco fosse gia'cosi distrutto da tale sostanza nn oso pensare come potesse essere il suo midollo ai 34,in cui purtroppo ce lo hanno ammazzato!?
ma il suo midollo era integro caro antipantani,mi dispice che tutti i catelli di odio ed ipocrisia che l'hanno portato al suicidio siano caduti cosi di colpo,in modo netto e deciso,ma d'altronde sei tu che col tuo stesso nick ti professi poco obiettivo e quindi capisci che le tue provocazioni lasciano il tempo che trovano....


p.s.ah visto che sei cosi volenteroso di ricercare sentenze e scritti processuali,vatti a leggere quello che e'riportato anche qui sul web ed e'agli atti di molti tribunali,con patteggiamenti e pene piu'o meno eque a seconda dei casi,su cio'che succedeva in quegli anni,PER TUTTI,con emotrasfusioni di plasma per scendere sotto il valore 50,per giusto il tempo del controllo,salvo poi tornare alle normali percentuali che erano ben oltre quell'ormai famoso 52 su cui tutti ragioniamo,in modo piu'o meno obiettivo,salvo poi dimenticare di conoscere le procedure e le situazioni che hanno portato ad un controllo cosi poco ortodosso,per bocca di tutti coloro che erano presenti in quell'hotel la mattina del 5 Giugno,tanto che ad Imola pochissime ore dopo i valori del sangue di Marco erano quelli di sempre,oscillanti intorno ai 48 punti percentuali!


ciao

 
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  postato il 05/06/2005 alle 14:16
Originariamente inviato da ANTIPANTANI
2)Il terribile tasso di ematocrito raggiunto da Pantani: 60.1 %!!! Vi rendete conto che una persona normale lo ha sul 30-35%???


Ho appena spulciato un mio esame del sangue

15 Febbraio 2000

2° Anno Juniores dopo una settimana di ritiro con la mia squadra sul Lago di Garda vedo che ho l'ematocrito a 44%.

Considerato che in media si faceva il giro del Lago ogni giorno, che sono 150 km, fatti ad andatura allegra, che ero un brocco, che tali allenamenti mi hanno sicuramente affaticato...vorresti dire che prima di partire da casa io avevo l'ematocrito che sfiorava i 50???

Guarda non sono un medico, ma nemmeno uno che spara cavolate come te, perchè se per una persona risulta normale avere l'ematocrito fra i 30 e i 35 punti percentuali quando addirittura nel tabulato degli esami c'è riportato il range fra i 40 e il 54 a qualcosa servirà non pensi???

Se ti interessano anche gli altri dati io non mi vergogno a scriverli anche per zittire una buona volta quelli che come te gettano fango sulla memoria di uno sportivo scomodo incastrato e raggirato dagli ingranaggi di un infame sistema.

Ciao

 

____________________

 
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Livello Fausto Coppi




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  postato il 05/06/2005 alle 14:49
ah una precisiazione,oltre che il fatto di nn poter modificare i post lasciano degli errori di battutitura talvolta poco comprensibili,come nello specifico(catelli_castelli,ma nn solo),ci tenevo a sottolineare che anche il mio nick e'cmq evidentemente di parte,ma,oltre che avvalorato da circa 2600 post dove credo di aver dimostrato una obiettivita'di fondo nell'analisi di campioni a me piu'o meno cari,e soprattutto di nn esser mai scaduto in provocazioni come quella del primo post di antipantani,credo inoltre che il fatto parteggiare per uno o l'altro campione sia molto piu'comune rispetto a fare il contrario,soprattutto in uno sport che e'ben felice di differenziarsi da ben altri piu'reclamizzati proprio per questa peculiarita',tranne rare eccezioni appunto....

...ed infatti ne e'un significativo esempio che il tasso di ematocrito che si puo'considerare normale,se veramente e'possibile individuare una ristretta cerchia di valori standard tra mille eccezioni,e'molto piu'simile al caso sopra da Andrea_Web riportato(e da me ricordato)che un leucemico e poco lucido 30_35%!

Giuseppe

 
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Livello Mondiali




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  postato il 05/06/2005 alle 16:18
antipantani.....SCUSA MA SEI UN PAZZO SCATENATO.....se leggi gli altri miei post capirai che chi telo dice non e certo uni che vede il ciclismo pulito....anzi...parecchio sporco....nn sto qui a replicare su tutto cio che hai postato...ma solo sulla scemenza piu assurda di tutte....una persona con 30 35 per cento di ematocrito sta male....e ha seria difficolta allo sforzo di qualsiasi genere....un uomo adulto normale e al naturale x esser in forma sta tra i 40 e 49.....tene parla un ex corridore tesserato uci e figlio di medico e studente di medicina...... il fenomeno dell emat. a 60 peteva esser appunto dovuto alla fuoriuscita della parte liquida nell incidente....con questo non dico k pantano non abbia assunto epo....anzi....x caratteristiche fisiche e prestazioni dimostrate la cosa e abb evidente... ma almeno cerchiamo di non sparare ca**ate x favore.....lo puo vedere chiunque come webmaster guardando i valori di riferimento........io stesso x mia caratteristica fisica arrivavo dopo la palestra invernale ai primi ritiri con 48..49.....ed ero a pane ed aqua.... poi allenandosi come le bestie o in periodi di corse continue poteva scendere ...il mio minimo storico e stato 39.9..... ma dopo periodi con 3 volte la sett 6-7 ore di allenamento..... e ti garantisco k con 39...non andavo avanti..... cmq pantani e inutile negarlo a preso quel k a preso....un po come tutti.... poi l'ha pagata carissima .... e non mi pare il caso di dare il tormento a chi non ce piu e ora riposa in pace..... piuttosto se vuoi far qualcosa x pulire il ciclismo attacca chi e al mondo e continua a rovinare quasto sport.....scusa ma ci voleva
 
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Livello Mondiali




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  postato il 05/06/2005 alle 16:21
e scusate la grammatica ma sono di super fretta e non potevo nn replicare..... cmq io e questa tastiera ci odiamo
 
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Livello Fausto Coppi




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  postato il 05/06/2005 alle 17:49
L'autopsia di Fortuni, vattela a rileggere che è meglio, non parla di un midollo sfasciato dal doping come fu detto qualche giorno prima........Innanzitutto, l'ematocrtio è un valore arbitrario, nel senso che varia di persona in persona, ma soprattutto varia rispetto alle condizioni psico-fisiche-geologiche, nel quale si trova il ciclista o nel quale si è trovato qualche giorno prima delle analisi del sangue.

Senza stare li a leggere tutto ciò che hai scritto, e che dimostra la pazza tesi approvata alla grande dalla maggior parte dei mass media, ti dico che Marco il giorno prima di Madonna di Campiglio, e nei giorni precedenti, aveva affrontato delle tappe in altura, e quindi il sangue, come dimostrato scientificamente, risente di tale condizione; seconda condizione per cui l'ematocrito fosse così alto è che Marco corse queste tappe difficilissime con un caldo africano, e te lo testimonio io che c'ero era peggio che stare a Rio de Janeiro quei giorni, ne consegue che Marco non si fosse reidratato a vicenda e che il sague ne avesse risentito.....ho letto parecchi libri di medicina dopo il fatto di Madonna di Campiglio, ho sentito entrambe le campane, quella che testimonia l'assoluto non uso di doping, e quella che testimonia il fatto che Marco fosse solamente un eroe dopato drogato, e sono venuta alla considerazione finale che i massmedia, e i vertici del ciclismo in questa brutta storia hanno avuto un grandissimo ruolo di distruzione di un uomo ,ma soprattutto di un atleta....

P.S.
dopo l'incidente alla Milano Torino, a Marco furono eseguite delle trasfusioni, a causa della grossa perdita di sangue, ma soprattutto a causa dell'intervento subito dal Pirata, è normalissimo che i valori ematici cambino totalmente parametri.....tutto ciò non è risultato di un tifo bieco e cieco, ma è il risultato di studi documentati che forse molta gente dovrebbe leggersi, e non dipendere dai mass media che dipingono la vicenda come a loro più piace.

Con queste, ahimè, lunge argomentazioni, che avrei voluto non riscrivere più, chiudo la discussione.

 

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Livello Giro delle Fiandre




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Registrato: May 2005

  postato il 05/06/2005 alle 18:17
Antipantani, perdonami, ma di CICLISMO e DI SPORT non ne capisci nulla....


Ciao,

Marco

 
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Livello Amstel Gold Race




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  postato il 05/06/2005 alle 19:12
Ma che senso ha poi questo post?? Dopo tutto questo tempo parlar male di una persona morta...a che pro? Mah..
 
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Livello Fausto Coppi




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  postato il 05/06/2005 alle 21:44
La verità è che nemmeno Antifosforo ha capito il significato delle pagine che ha riportato, cioè uno scritto sulla riconducibilità del doping al delitto di frode sportiva.
Lo scritto in questione nemmeno disquisisce sulla colpevolezza di Pantani ma prende come "circostanze del caso" quanto stabilito dai giudici per esprimere delle tesi sulla questione, tanto che, con clamoroso autogol, viene riportato che il ricorso di pantani è stato respinto perchè "non ci sono prove evidenti che Pantani non si sia dopato", formula strana che lascia intuire come pure le circostanze che l’hanno incriminato siano indiziarie e non evidenti, diversamente si sarebbe scritto che il ricorso veniva respinto perchè le prove della colpevolezza erano evidenti.
La prossima volta non fare la pipì fuori dal vasino.

 

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Davide

 
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Livello Greg Lemond




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  postato il 05/06/2005 alle 22:44
Ma che brutto il nick che ti sei scelto! Te ne rendi conto?

Marco Pantani ha usato EPO come tutti.
Forse non ti ricordi che in quel Giro i primi dieci in classifica avevano valori di ematocrito sballati (Savoldelli ad esempio 49,9%) pur essendo sotto il limite del 50%. E Pirata (se non sbaglio) spiega il metodo usato DA TUTTI per rientrare nei limiti. E forse non sai del famoso soprannome di Bjarne Riis, monsieur 63%. E sono solo degli esempi.
Marco per una serie di circostanze ha finito per diventare il capro espiatorio, colui che è stato additato come il dopato per eccellenza, ma in quella situazione non poteva se voleva primeggiare fare diversamente dai suoi colleghi.
E', oltre che irrispettoso per un campione che ha pagato carissimo la situazione in cui si è trovato, finendo per rimetterci la vita, estremamente superficiale la tua analisi, il tuo puntare il dito accusatore contro di lui.
Gli atleti sono solo uno degli anelli della catena, il più debole, e nel ciclismo (perchè spero non crederai che in tutti e dicasi proprio tutti gli altri sport il fenomeno non sia diffusissimo e ancora oggi!) sono anche quelli che, guardacaso, hanno fatto proposte concrete per arginare il fenomeno (che danneggia la loro salute), a partire dal limite dell' ematocrito. Leggendo un BS del '99 ho anche visto che avevano proposto di inserire dei traccianti nei medicinali dopanti, in modo da rendere facile la loro individuazione.
Il fenomeno del doping muove un giro d' affari di centinaia di milioni di euro sul quale prosperano loschi individui ("medici" compresi, quei traditori del giuramento di Ippocrate!) di ogni genere.
E infatti ad esempio la proposta di inserire traccianti non è mai stata accolta, guardacaso....
E ti invito anche a riflettere sul fatto che, ripeto e sottolineo, Pantani e il ciclismo hanno pagato per tutti, ma erano come tutti.
A differenza della credo totalità degli utenti di questo forum io non sono stata una tifosa di Pantani, ma quando leggo cose come quelle che hai scritto non riesco, perdonami, a non indignarmi per l' ingiustizia a monte.
Quanto al monumento, certo la tossicodipendenza di Marco non è un esempio positivo, ma è stato un grande dello sport e da questo punto di vista un monumento lo merita tutto.
Chi è senza peccato scagli la prima pietra...

PS: non ho parole per descrivere l' inciviltà di chi imbratta i monumenti, qualsivoglia essi siano
PPS: il valore normale dell' ematocrito per un uomo, come hanno già fatto notare altri, è situabile nell' intervallo 40-54, come si evince da un qualsiasi referto di analisi che riporta i valori normali di riferimento. Nel ciclismo chi ha un valore stabilmente al di sopra del 50% o borderline corre con un certificato che lo attesta. E viene comunque controllato.





 
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Livello Sean Kelly




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Registrato: Oct 2004

  postato il 06/06/2005 alle 08:33
Bellino il tuo Nickname....e complimenti vivissimi!!!!
Per informazione Io ho l'ematocrito che varia tra i 42,5 e i 43,5.
(pratico sport a livello amatoriale e sono, credo e spero, assoluramente sano)
Conosco persone che lo hanno, naturalmente, attorno a 50.
Non conosco NESSUNO che sia attorno al 30/35 come dici tu!
Spiegami perchè Marco (che ha sicuramente fatto uso di sostanze illegali, su questo non discuto) è stato così pesantemente perseguitato rispetto a
altri atleti (soprattutto calciatori, ma non solo....) contro i quali si sono avuti atteggiamenti molto + comprensivi (i soloni della stampa nazionale mi sembra che non abbiano "criminalizzato" troppo certi calciatori che ad un recente processo che tutti conosciamo, avevano, inspiegabilmente, perso la memoria )
Il problema non è che si vuole difendere il Pirata ad oltranza ed dire che non possa avere avuto delle colpe, ma trattare chi ha sbagliato
allo stesso modo!

 
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Livello Fausto Coppi




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  postato il 06/06/2005 alle 11:36
In questo forum siamo abituati a fare commenti e dare giudizi tranquillamente e senza la convinzione di essere portatori di verità assolute. Antipantani (che brutto nick) invece è sorretto da granitiche certezze e si avvale del latinorum della giustiza per rafforzarle. Quest'ultimo aspetto rende necessaria qualche osservazione:

Si fa riferimento all'art. 1 L. 13/12/1989 n. 401, che sarebbe la base giuridica dell'imputazione di frode sportiva e della seguente sentenza di condanna nei confronti di Marco Pantani.
Leggiamo l'articolo: 1° co. "Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva [...] al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito [...]
2° co. Le stesse pene si applicano al partecipenate alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3° co. Se il risultato della competizione è ininfluente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti [...]"
Come si evince chiaramente dalla lettera della norma, questa legge è stata emanata per evitare l'irruzione nel mondo delo sport delle attività di gioco e di scommesse clandestine e non riguarda in nessun modo l'attività dopante. Tale chiara interpretazione è stata a lungo e costantemente sostenuta dala Corte di Cassazione (per tutte Cassazione penale, sez. VI, 26 marzo 1996: "Non rientra nella ipotesi di reato di cui all'art. 1 L. 13/12/1989 n. 401, l'assunzione di sostanze droganti da parte di un corridore") ed anche dalla più recente giustizia di merito (per tutte Tribunale di Trento, 2 ottobre 2003: "La norma di cui all'art. 1 L. 13 dicembre n. 401 non è applicabile ai casi di doping autogeno").
Il Gip di Forlì tentava una ardua analogia tra la frode sportiva ed il doping, che è stata puntualmente disattesa dalla Corte di Appello di Bologna, che con una chiara sentenza ha ribadito che Pantani non era punibile alla luce della L. 401 del 1989. Il fatto che non abbia assolto l'imputato per non aver commesso il fatto, ma perché il fatto non era previsto dalla legge come reato, non costituisce una prova della "colpevolezza" per Pantani, ma era semplicemente l'unica formula che la Corte potesse usare.
Il Gip, come più tardi la Corte di Appello, inoltre non hanno neanche provato che Pantani si fosse dopato, né altri giudici lo hanno fatto succesivamente.
Da quanto sopra, dunque, l'unica cosa che si evince è che NON ESISTONO PROVE INCONFUTABILI DELLA COLPEVOLEZZA O DELL'ASSUNZIONE DI DOPING da parte di Pantani.
La situazione dello sport e del ciclismo in patricolare alla fine degli anno novanta ha spinto il legislatore ad emanare la L. 14/12/2000 n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping", che pur nella sua "nebulosità" e poca chiarezza (tipiche di TUTTE le leggi italiane) tenta di regolare la lotta al doping.

Queste osservazioni (scritte in fretta) non hanno nessunissima intenzione di essere esaustive, ma le ho scritte perché nel nostro ordinamento si può definire colpevole solo colui che ha subito una sentenza di condanna passata in gudicato. Questo non è il caso di Pantani.
Quanto all'argomento doping ed al coinvolgimento dei ciclisti mi piacerebbe in futuro poter esprimere una mia opinione, che si basi sulla ricerca della verità, che nel caso Pantani mi sembra troppo influenzata dalla simpatia e dalla antipatia che qesto grande corridore ha suscitato in noi appassionati di ciclismo.

 
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Livello Ottavio Bottecchia




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  postato il 07/06/2005 alle 18:36
Originariamente inviato da aranciata_bottecchia

La verità è che nemmeno Antifosforo ha capito il significato delle pagine che ha riportato


PIU' GIUSTO DI COSI'...

 

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Livello Fausto Coppi




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  postato il 07/06/2005 alle 19:17
Cmq anche se per caso il povero Pantani faceva uso di doping, se non era una campione vero gli sarebbe servito poco....
Un brocco non diventa cavallo da corsa!!
Per cui chi fa uso di droghe fa del male solo a se stesso! Vincerebbe comunque, forse un po meno ma vincerebbe!!!

Vorrei inoltre fare un discorso sulla questione doping, non so se riusciro a spiegarmi bene, spero che non venga frainteso.

Il discorso doping è molto vasto e difficile, si è fatta una lista di medicinali ritenuti doping ma che in origine sono nati per curare malattie o problemi o per evitare questi...
Un ciclista non è malato, ma sicuramente fa degli sforzi enormi a volte e secondo me se prendesse certi medicinali eviterebbe seri problemi in futuro. Per dire meglio prevenire che curare.
Questi medicinali possono ricadere o no nella lista del doping.
Con questo non dico che si deve fare uso di doping, ma che probabilmente fra diversi anni, ci saranno medicinali che entrano ed altri che escono da queste liste perchè ritenute non piu o piu pericolose...

Prima di puntare il dito verso ad un atleta accusato di doping meglio pensarci piu volte, non è sempre detto che le regole stabilite siano giuste e durature... quanti errori giudiziari conosciamo anche al di fuori dello sport?
Anche il discorso ematocrito stabilito al 50% che senso ha? per alcune perosne il 50% è normale mentre per altri magari è pericoloso al 40% perchè allora fare rischiare questi ultimi lasciandoli correre od arrivare al 50% o fermare chi al 50% sta benissimo?
Si, si è fatto un regolamento e va rispettato, pero ripeto, ogni caso è a parte.

Non fraintendetemi però, era un discorso per tranquillizarre gli animi di chi vuole distruggere il Ciclismo e che non capico che viene a fare qua se pensa così male di questo sport. Evidentemente non ha null'altro da fare di meglio!!

 

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